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Etichettatura ambientale degli imballaggi

Etichettatura ambientale degli imballaggi

UNA LINEA GUIDA NATA PER AIUTARE LE IMPRESE

Il decreto legislativo del 3 settembre 2020, rende l’etichettatura ambientale obbligatoria, introducendo novità che richiedono chiarimenti. Per dare delle indicazioni sul tema utili alle imprese, CONAI propone una Linea Guida a cui affianca uno strumento interattivo  online,  denominato e-tichetta.  

 

Le Linee Guida costituiscono un mero documento di orientamento interpretativo della disciplina di riferimento, privo di ogni valore pubblicistico o di “certificazione” di conformità alla legge. Ne consegue che l’etichettatura realizzata nel rispetto delle Linee Guida, anche attraverso l’utilizzo delle relative applicazioni informatiche presenti sul sito internet, potrebbe in ogni caso essere considerata non in linea con le disposizioni normative che la regolano. CONAI non assume pertanto alcuna responsabilità a riguardo nei confronti di coloro che decidono di avvalersi delle Linee Guida e (o) delle relative applicazioni informatiche per la predisposizione della loro etichettatura.

Lettera del presidente CONAI

 

Si assiste da tempo a una crescente richiesta di informazioni sulla sostenibilità ambientale, in particolare quando si parla di packaging.

Già dal 1997, epoca in cui l’argomento non era di certo così di “moda”, il legislatore europeo aveva previsto un sistema per l’etichettatura ambientale per gli imballaggi che, pur essendo volontario, fu adottato da buona parte delle imprese.

Oggi, gli aggiornamenti normativi hanno introdotto l’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale, ma questa novità ha fatto sorgere non pochi dubbi interpretativi in merito ai contenuti da riportare in etichetta.

CONAI ha maturato negli anni un’esperienza unica sull’eco-design del packaging. Grazie alla collaborazione con le imprese il Consorzio ha avviato, più di dieci anni fa, il progetto Pensare Futuro, un contenitore di strumenti, linee guida e iniziative dedicate al tema.
Ne è nato, fra gli altri, il servizio Epack, lo sportello CONAI sull’eco-design, che dall’anno 2013 offre un importante supporto alle aziende.
Nell’ultimo anno, visto l’incremento delle richieste, CONAI ha iniziato a lavorare sul tool e-tichetta, dedicato esclusivamente all’etichettatura ambientale degli imballaggi, per rendere sempre più fruibile la sua lunga esperienza maturata sul campo.

L’auspicio è che questa Linea Guida, unitamente al tool e-tichetta, possa offrire da una parte risposte ai dubbi interpretativi sul nuovo dettame normativo, dall’altra indirizzare alla corretta applicazione dello stesso.
Nel documento la chiara identificazione delle informazioni da riportare in etichetta ambientale è arricchita da alcuni esempi pratici frutto dell’esperienza di tante aziende.

Alla luce di questa premessa ho ritenuto fondamentale sottoporre la Linea Guida a consultazione pubblica.
Oltre 300 sono stati gli iscritti a Progettare Riciclo, la piattaforma per la consultazione pubblica che ha registrato più di un centinaio di commenti.
Più di 1000 sono state le mail inviate da imprese e associazioni, tramite il canale epack, per segnalarci i temi più meritevoli di approfondimenti, le richieste di chiarificazione, le diverse criticità che questo obbligo ha generato.
Il forte segnale restituito ha contribuito a rendere più ricco e completo il documento.

Ma oltre alla Linea Guida e al tool e-tichetta, ritengo sia fondamentale creare il terreno fertile per una contaminazione virtuosa di buone pratiche: è per questo che continua la nostra call to action volta a raccogliere e valorizzare gli esempi di etichette ambientali virtuose di alcune aziende, perché possano essere esempio e ispirazione per tutte le aziende, in particolare per quelle di piccole e medie dimensioni.

Concludo ringraziando tutti coloro che con competenza e impegno hanno permesso la realizzazione di questo documento.

 

Luca Ruini
Presidente CONAI


Lettera del presidente Istituto Italiano Imballaggio

 

La Legge che introduce l’obbligo di riportare su tutti gli imballaggi l’etichetta ambientale è senza dubbio un’ottima scelta per i consumatori e per la tutela dell’ambiente, definendo la struttura dell’imballo e la conseguente gestione del fine vita.

Il packaging è fondamentale per conservare, proteggere e rendere disponibile il prodotto ma è anche veicolo di preziose informazioni per il consumatore: indica la data di conservabilità e di scadenza del prodotto, la composizione, gli ingredienti, gli allergeni, il corretto metodo di conservazione e di utilizzo del prodotto e tante altre informazioni utili. 

I tempi e i modi con cui la direttiva europea è stata recepita dal Governo hanno posto non pochi problemi alle aziende del settore che, a stretto giro, si sono adeguate e si stanno adeguando.

In particolare, la normativa presenta diversi dubbi interpretativi che hanno ulteriormente messo in difficoltà gli operatori del settore nel comprendere in modo certo quali informazioni riportare in etichetta.

Per rispondere al bisogno stringente di chiarezza, CONAI ha stilato le linee guida che trovate in questo volume circa le nuove modalità di etichettatura. L’Istituto Italiano Imballaggio ha collaborato alla stesura, fornendo le sue competenze in campo regolatorio. Per l’Istituto è stato un vero onore partecipare ai lavori, condotti con un forte e genuino spirito di condivisione, per arrivare a un’interpretazione il più possibile coerente e univoca, da presentare alle aziende e alle Istituzioni preposte.

L’Istituto italiano Imballaggio da sempre affianca le aziende che si occupano di imballaggi di tutte le filiere, fornendo consulenza in materia legislativa, erogando formazione tecnica e di aggiornamento e divulgando informazioni sulle dinamiche del mercato delle materie prime.

Abbiamo costituito la Commissione Ambiente, che si è occupata di redigere linee guida pratiche sul tema della riduzione dell’impatto ambientale e dallo scorso anno una nuova Commissione Sostenibilità in più stretta sinergia con CONAI, per aiutare a dirimere i dubbi interpretativi lasciati aperti dalla Legge.

Crediamo di aver portato il corretto approccio al tema giuridico e all’individuazione di possibili risposte con indicazioni chiare, in modo che le aziende abbiano gli strumenti culturali per affrontare correttamente il tema centrale di come fornire al consumatore le informazioni, per agire al meglio per la tutela dell’ambiente.

L’ecosostenibiltà, l’economia circolare, il rispetto dell’ambiente e la cultura positiva del packaging attraverso la progettazione dell’eco design sono temi che ci stanno a cuore da molto tempo.

Perché le scelte che facciamo singolarmente ricadono sempre sulla collettività e prendersi cura del futuro significa intraprendere le decisioni giuste, oggi.

 

Anna Paola Cavanna
Presidente Istituto Italiano Imballaggio


Introduzione

 

L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

L’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (e successivi aggiornamenti e modifiche), “Norme in materia ambientale”, in tema di “Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.

La formulazione dell’obbligo di etichettatura introdotto dalla nuova norma lascia spazio a dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda i contenuti da riportare in etichetta, i soggetti obbligati, ed il perimetro dell’obbligo, oltre a generare una grande preoccupazione nelle imprese relativamente alle tempistiche per conformarsi all’obbligo.

Per questo CONAI, in collaborazione con l’Istituto Italiano Imballaggio, ha deciso di promuovere un tavolo di lavoro per analizzare e gestire le numerose segnalazioni pervenute da singole aziende e associazioni dei produttori, degli utilizzatori industriali e commerciali coinvolgendo: UNI, Confindustria e Federdistribuzione, e addivenire così ad una lettura condivisa dei nuovi obblighi imposti a livello nazionale. Da questo incontro di organizzazioni è emerso il documento elaborato “Etichettatura ambientale degli imballaggi”. Le linee guida hanno l’obiettivo di proporre una chiave di lettura in grado di aiutare le imprese a sciogliere i principali dubbi e affrontare le principali criticità nell’applicazione dell’art. 219, comma 5. La presente Linea Guida sarà ulteriormente aggiornata alla luce degli ulteriori chiarimenti e confronti che seguiranno nei prossimi mesi. 

CONAI, inoltre, ha elaborato e reso disponibile sul suo sito web un tool informatico: e-tichetta. Si tratta di uno strumento di supporto pensato per aiutare le imprese a costruire, in modo autonomo, l’etichettatura ambientale. Lo strumento consente di simulare modelli di etichettatura consigliati secondo le esigenze specifiche dell’impresa e dei suoi prodotti.

 

Approccio all'etichettatura ambientale

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.” 

Oggetto dell’articolo 219 comma 5 è l’etichettatura ambientale del packaging, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.

Di seguito la nostra lettura dei diversi passaggi dell’articolo, dalla cui interpretazione discendono poi i chiarimenti e gli approfondimenti riportati di seguito e declinati con esempi concreti. Vediamoli insieme.


Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili.


  • Tutti gli imballaggi devono essere etichettati “opportunamente”, quindi nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo.
  • Il richiamo alle norme UNI è generico, considerando inoltre la loro caratteristica di volontarietà. Pertanto, la norma sottintende che, qualora si voglia comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme UNI di riferimento. Ma quali informazioni possono essere comunicate attraverso le norme UNI a cui la norma si riferisce?
    • Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi in plastica. Quando la Decisione 129/1997 non prevede una specifica identificazione per un determinato polimero, è applicabile la UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non incluse nella Decisione 129/1997, e la UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
    • Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi multistrato in plastica. Anche in questi casi la Decisione 129/97/CE non prevede codici identificativi specifici: la norma UNI 11469 offre un interessante supporto per la comunicazione della composizione di strutture costituite da più polimeri.
    • Autodichiarazioni ambientali. Qualora si voglia comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell’imballaggio (diciture, simboli/pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali), si deve fare riferimento alla norma UNI EN 14021.

e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi


Al momento, tra le “determinazioni” adottate dalla Commissione dell'Unione europea che possiamo annoverare in tema di etichettatura ambientale, troviamo solo la Decisione 129/1997/CE, che è citata specificatamente in seguito.


nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.


Chi sono i consumatori?
Nel Codice del Consumo (art. 3 comma 1)  il consumatore o utente è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta…”
Allo stesso modo, sostanzialmente, dispone il decreto legislativo 152/2006 all’art. 218, comma 1) lettera v) che considera consumatore il soggetto che fuori dall’esercizio di un’attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

Quali sono le informazioni sulle destinazioni finali degli imballaggi?
Le informazioni relative alle destinazioni finali degli imballaggi, sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (es. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune).

Quali imballaggi dovrebbero riguardare quindi?
Queste informazioni dovrebbero riguardare:

  • gli imballaggi che tal quali sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito;
  • gli imballaggi che sotto forma di prodotto preconfezionato sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito,

mentre sarebbero esclusi gli imballaggi destinati al canale B2B (imballaggi che, tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati, sono ceduti al “professionista”, vale a dire “persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” (art. 3 comma 1 del Codice del Consumo).


I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.


  • Nella identificazione per materiale il legislatore non ha previsto la discriminante della destinazione al “consumatore”, pertanto non ci sono elementi per escludere gli imballaggi destinati anche a usi professionali dalla identificazione e classificazione in base alla decisione 129/97/CE. Tutti gli imballaggi sono quindi sottoposti all’identificazione e classificazione.
  • Solo relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.
  • Qualora la decisione 129/97/CE non preveda specifiche identificazioni di polimeri plastici nella composizione dell’imballaggio, si può volontariamente ricorrere alle norme UNI descritte sopra.

 


IN SINTESI

Da questa lettura del testo di legge, discendono quindi importanti considerazioni:

  • Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
  • Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo;
  • Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
  • Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.

 
I RIFERIMENTI NORMATIVI E LE LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO
Etichettatura ambientale packaging

 

Facciamo chiarezza

Quando un imballaggio è considerato riciclabile?
Gli imballaggi considerati riciclabili ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 13430, soddisfano i criteri di idoneità alle tecnologie di riciclo esistenti, vale a dire:

  • esistenza di un’efficiente tecnologia per il riciclo dell’imballaggio;
  • esistenza di una massa critica affinché sia gestibile un processo efficiente di riciclo;
  • esistenza di un mercato per i materiali ottenuti a valle del processo di riciclo.

Tali criteri devono essere valutati mediante indagini e studi specifici.
(Per maggiori informazioni sul design for recycling sono disponibili le Linee Guida di Progettare Riciclo).

 

Quando un imballaggio è considerato compostabile?
L’asserzione della biodegradabilità e compostabilità dell’imballaggio può essere comunicata quando l’imballaggio è conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 13432. La certificazione di biodegradabilità e compostabilità è rilasciata, insieme ai marchi di compostabilità, da diversi enti certificatori riconosciuti.

 

Quali imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata?
Tutti gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, siano essi riciclabili o non. Grazie al sistema CONAI – Consorzi di Filiera, gli imballaggi che possono essere avviati e valorizzati a riciclo, seguiranno quello specifico flusso; gli altri saranno valorizzati comunque a recupero energetico.

 

I contenuti dell’etichettatura ambientale: alcuni casi

Dalla lettura del testo di legge, quindi, si evincono 2 situazioni differenti per la strutturazione dei contenuti minimi dell’etichetta ambientale a seconda del circuito di destinazione degli imballaggi: B2B (professionale) o B2C (consumatore). Partendo da questo assunto, oltre a presentare gli schemi distinti per destinazione B2B o B2C, la linea guida affronta anche le situazioni configurabili in ragione delle strutture di imballaggio: imballaggi/sistemi di imballaggio monocomponente e multicomponente.
Gli schemi che seguono presentano 3 livelli di informazioni:

  • Cogente per rispondere alla norma
  • Altamente consigliate, per rendere la comunicazione più efficace
  • Consigliate, per arricchire di contenuti utili per una raccolta di qualità
 
L’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI MONOCOMPONENTE DESTINATI AL B2C

Per gli imballaggi monocomponente destinati al consumatore finale, devono essere riportate le seguenti informazioni:

  1. La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
  2. Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Le altre informazioni che possono essere volontariamente apposte in etichetta ambientale riguardano la tipologia di imballaggio e le indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità.

MONOCOMPONENTI CONSUMATORE FINALE
LEGENDA
 
L’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI MULTICOMPONENTE DESTINATI AL B2C

Per gli imballaggi costituiti da più componenti, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente (ad esempio una etichetta in carta adesa a una bottiglia in vetro), dalle componenti che invece possono essere separate manualmente dal consumatore finale (ad esempio, una confezione multipack di merendine). Questo perché l’identificazione e la classificazione ai sensi della decisione 129/97/CE va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo.

 

Facciamo chiarezza

Cosa si intende per componenti separabili manualmente?

Si  considera separabile manualmente una componente che l’utente può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e incolumità,  dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.

 

Questo vuol dire che ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo deve riportare almeno:

  1. La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
  2. Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull’imballaggio di presentazione esterno. Si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Quando non è possibile indicare la codifica identificativa su ogni singola componente, ad esempio per motivi di spazio, o per altri limiti tecnologicamente significativi, è possibile riportarla sul corpo principale, o sull’imballaggio di presentazione.

Nel caso si scelga di apporre tutta l’etichettatura ambientale sull’imballaggio esterno di presentazione, il format consigliato, è il seguente:

  1. Tipologia di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica) delle diverse componenti separabili manualmente;
  2. Codifica identificativa del materiale di imballaggio di ciascuna componente separabile manualmente secondo la Decisione 129/97/CE;
  3. Indicazioni sulla raccolta, specificando in modo chiaro la famiglia di materiale/i di ciascuna componente.

Anche in questo caso, si può supportare volontariamente, con specifiche indicazioni, il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.

MULTICOMPONENTI TABELLA GENERALE
LEGENDA

 

L’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI DESTINATI AL B2B

Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, dalla nostra lettura del testo di legge, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE.

Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.

TABELLA ETICHETTA B2B
LEGENDA

 

Come costruire l'etichetta ambientale?

In questa sezione, sulla base di quanto esposto in precedenza, la linea guida presenta le informazioni che possono concorrere ai contenuti dell’etichetta ambientale:

  • Codifica alfanumerica da Decisione 129/97/CE
  • Famiglia di materiale
  • Informazioni sulla raccolta

Si riportano gli Allegati della Decisione 129/97/CE, per ciascun materiale e per i poliaccoppiati, che contengono i codici da utilizzare ai fini dell’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, corredate da alcuni esempi di etichettatura ambientale completa, che riportano sia le informazioni ritenute minime per il legislatore, sia quelle facoltative.

Gli esempi non rappresentano l’unica struttura possibile di etichettatura, ma una delle diverse soluzioni che l’azienda può impiegare, e non contemplano, altresì, tutte le informazioni volontarie possibili. Infatti ciascuna azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall’art. 219 comma, 5.

Per la resa grafica di diciture e simboli, si suggerisce il ricorso ai colori codificati dalla norma UNI 11686 - Gestione dei rifiuti - Waste visual elements - Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.

Negli esempi che seguono, infatti, è stato adottato il codice colore previsto dalla norma tecnica.

 

Norma UNI 11686

La norma definisce i colori e ulteriori elementi di identificazione visiva dei cassonetti dei rifiuti, al fine di rendere più semplice e automatico il riconoscimento da parte del consumatore finale, dei cassonetti nei quali conferire i rifiuti.

I  cittadini sempre più spesso si trovano a fare la raccolta differenziata in città e Comuni diversi:  per questo motivo i codici di colore possono aiutare a identificare i cassonetti rendendo la raccolta differenziata un compito più semplice, anche quando non ci si trova nel proprio Comune abituale.

La norma permette  la riconoscibilità visiva immediata per i consumatori, adottando i seguenti codici colore specifici:

 

Colori cassonetti

 

Facciamo chiarezza

Accoppiamento o trattamento: la regola del > 5%

Ai sensi della Decisione 129/97/CE, un imballaggio si definisce “composto” quando è costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente.

Tali imballaggi possono essere realizzati sia tramite un trattamento (es. coating, metallizzazione, laminazione, laccatura), sia attraverso un vero e proprio accoppiamento.

Per tali imballaggi la codifica alfanumerica della Decisione 129/97/CE di riferimento è quella prevista all’Allegato VII che prevede l’esplicitazione di codifiche differenti a seconda della famiglia di materiale prevalente in peso e di quello/i secondario/i.

 

La soglia del 5%

Ai fini della corretta codifica dei materiali di imballaggio, si ritiene che, laddove il peso del/i materiale/i secondario/i sia inferiore al 5% del peso totale del pack, l’imballaggio sia considerato alla stregua di un imballaggio monomateriale ed etichettato in funzione del materiale prevalente in peso. Diversamente le codifiche saranno quelle previste dall’Allegato VII della Decisione 129/97/CE.

Questa semplificazione prende spunto dall'approccio adottato nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/665, secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a rendicontare - ai fini dell'immesso al consumo e degli obiettivi di riciclo - i singoli materiali di composizione degli imballaggi composti da più di un materiale, ma possono "derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell'unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio".

 

Come trattare colle, adesivi e inchiostri?

Qualora l’imballaggio sia realizzato con uno dei materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro), accoppiato o trattato con un altro materiale, diverso da quelli di imballaggio (es. colle, adesivi, inchiostri), è sempre da considerarsi monomateriale.

Ad esempio, un imballaggio in HDPE con uno strato di inchiostro e l’uso di colle che hanno peso superiore al 5% del peso totale dell’imballaggio, riporterà la sola codifica prevista per gli imballaggi monomateriali in HDPE.

 
IMBALLAGGI IN ACCIAIO
All acciaio
Esempi
Etichetta bomboletta
 
IMBALLAGGI IN ALLUMINIO
All Alluminio
Esempi
ETICHETTA LATTINA

Codice 42: se il metallo non è acciaio o alluminio

Qualora un imballaggio sia composto da una tipologia di metallo, diverso da acciaio o alluminio, a cui non è associato una specifica codifica nell’Allegato III della Decisione 129/97/CE, si suggerisce di adottare la numerazione “42”, vale a dire la prima codifica della tabella a cui non è associato nessun materiale, e quindi “disponibile” per essere adottata per altre tipologie di metalli non previsti.

 
IMBALLAGGI IN CARTA
ALLEGATI COMPLETI cARTA

Carta, cartoncino o cartone ondulato?

La carta vera e propria ha una grammatura fino a 150 g/m2, mentre il cartone è caratterizzato da una grammatura superiore a 600 g/m2, che può raggiungere anche i 1100 g/m2. Il cartoncino, invece, è un manufatto cartario di grammatura intermedia fra quella della carta e quella del cartone, definito da una grammatura compresa fra 250 e 450 g/m2. È possibile notare come dai precedenti intervalli risultino due zone apparentemente non definite, quali le grammature tra i 150 e i 250 g/m2 e quelle tra i 450 e i 600 g/m2: in questi range il prodotto può essere ambivalentemente carta o cartoncino per il primo intervallo e cartoncino o cartone per il secondo.

Peso Carta

https://www.comieco.org/glossario/

Esempi
Astuccio prodotti forno
Etichetta sacchetto pane
ETICHETTA PIROTTINO
ETICHETTA SCATOLA CARTONE
Astuccio con coating
 
IMBALLAGGI IN LEGNO
All legno
Esempi
etichetta tappo
ETICHETTA CASSETTA LEGNO
ETICHETTA PALLET
 
IMBALLAGGI IN PLASTICA
all plastica

Come si può identificare il tipo di polimero dell’imballaggio in plastica se non è previsto nella Decisione 129/97/CE?

Polimeri per cui non è prevista una specifica codifica nella Decisione 129/97/CE

La Decisione 129/97/CE prevede codici alfanumerici per l’identificazione del materiale specifico solo per 6 diversi polimeri. In realtà i polimeri utilizzati per la produzione di imballaggi in plastica sono tantissimi, e questo numero è destinato a crescere, proprio perché si tratta di un settore caratterizzato da una forte evoluzione tecnologica che mira a soddisfare molteplici esigenze.

Fino a questo momento, i polimeri diversi da quelli esplicitati dalla Decisione 129/97/CE, sono stati identificati tutti con il codice “7”. Al fine di fornire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi in plastica, e visto il numero importante di diversi polimeri esistenti che vanno sotto la stessa codifica “7”, si suggerisce di accompagnare al “7”:

  • L’abbreviazione del nome del polimero, come prevista dalla norma tecnica UNI EN 1043-1, ove disponibile.
    Ad esempio, un imballaggio in poliammide, può essere identificato con: PA 7
  • Nome esteso del materiale plastico o sigla, comunemente utilizzata nelle prassi di mercato, nei casi in cui non esista una abbreviazione.
    Ad esempio, un imballaggio in idrato di cellulosa, può essere identificato con: Cellophane 7.
    Ad esempio, un imballaggio in PET modificato come il PETG, può essere identificato con: PETG 7
  • Un caso particolare è quello degli imballaggi realizzati con polimeri biodegradabili e compostabili, ai sensi della UNI EN 13432, per i quali non è prevista alcuna codifica neppure nelle norme tecniche UNI. In questi casi, si consiglia di usare la dicitura “Plastica compostabile”.
    Ad esempio, un imballaggio in acido polilattico può essere identificato con: Plastica compostabile 7.

       

Multistrato composto da diversi polimeri

Gli imballaggi composti strutturalmente da due o più polimeri, sono identificati con la codifica “7” poiché la Decisione 129/97/CE anche in questo caso non prevede codifiche specifiche per questi materiali.

Qualora si volessero fornire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi multistrato in plastica, si consiglia di seguire quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 11469, secondo la quale le abbreviazioni dei  polimeri di composizione dell’imballaggio vengono scritti tra i simboli “>” e “<”, e interposti dal segno “+”.
Ad esempio, un multistrato composto da PET e HDPE può essere identificato in questo modo: >PET+HDPE< 7.

Esempi
BOTTIGLIA PLASTICA CON ETICHETTA
Vaschetta in plastica
SACCHETTO MULTISTRATO ETICHETTA
Etichetta comprente flaconi
ETICHETTA VASCHETTA PLASTICA EVOH
SACCHETTO INCHIOSTRI ETICHETTA
Imb in plastica biodegradabili

L’etichettatura ambientale per gli shopper in plastica

La normativa (d.lgs. 152/2006, art. 219, comma 3-bis) ha introdotto già nel 2017 un obbligo specifico di etichettatura per gli shopper da asporto merci biodegradabili e compostabili, per  le borse ultraleggere in plastica biodegradabile e compostabile a fini di igiene e/o per alimenti sfusi (sacchetto per ortofrutta), ai quali si aggiunge l’obbligo di identificazione del materiale di riferimento ai sensi della Decisione 129/97/CE.
La norma EN 13432 esplicita i requisiti che un imballaggio deve possedere per essere compostabile. La biodegradabilità  è uno dei 4 step previsti dallo schema normativo: un materiale, per essere definito compostabile deve essere inevitabilmente biodegradabile. Al contrario, un materiale biodegradabile non è necessariamente compostabile.

Shopper bio
Shopper biodegradabile ultraleggera
Shopper plastica riutilizzabile

 

 
IMBALLAGGI IN VETRO
all vetro

E se il colore dell’ imballaggio in vetro è diverso dal trasparente, verde o marrone?

L’Allegato VI relativo alle codifiche identificative degli imballaggi in vetro prevedono identificazioni per gli imballaggi di vetro di colore trasparente, verde e marrone.

Per gli imballaggi in vetro di colore diverso rispetto a quelli considerati nell’Allegato VI, si ritiene opportuno utilizzare il codice GL 73, che è la prima numerazione disponibile e che non identifica alcun colore specifico e che quindi si può adottare in questi casi.

Esempi
Etichetta bottiglia con retina
ETICHETTA BOTTIGLIA VETRO RENDERE
 
IMBALLAGGI POLIACCOPPIATI O COMPOSTI
SCHEMA ALLEGATI COMPLETO MISTI
Esempi
etichetta cartone succo
Sacchetto biscotti
Tubetto
poliaccoppiato
Etichetta boccetta profumo
blister
 
IMBALLAGGI IN MATERIALE TESSILE
all tessili

 

Per gli imballaggi in materiale tessile, si fa riferimento all’Allegato V della Decisione 129/97/CE.

Per i materiali tessili non previsti in questa tabella, quindi diversi da “cotone” e “juta”, si ritiene opportuno utilizzare il codice TEX 62, vale a dire la prima numerazione disponibile e che non identifica alcun materiale.

Questi imballaggi non rientrano nel circuito della raccolta differenziata domestica, ma fanno riferimento a circuiti di raccolta dedicata. Pertanto, è bene indicare con la codifica, il materiale per esteso “tessuto” e l’invito al consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.


FAQ

 
GUIDA ALLA LETTURA

Di seguito sono riportate le risposte alle domande più frequenti poste dalle aziende riguardo al tema dell’etichettatura ambientale. Quelle proposte sono interpretazioni condivise di vari aspetti che concretamente interessano gli addetti ai lavori in cerca di risposte. I temi trattati in questa raccolta di quesiti riguardano aspetti organizzativi, come il perimetro dell’obbligo, le responsabilità e le tempistiche; e quelli più pratici, come le modalità, i contenuti, e le caratteristiche preferibili per l’etichettatura ambientale del packaging, facendo spesso riferimento alle definizioni, che aiutano a comprendere l’approccio da adottare.

In appositi box si segnalano alcuni temi emersi dalla consultazione pubblica che rappresentano delle criticità non indifferenti per molte aziende, e che meriterebbero un approfondimento dedicato e misure specifiche, ad oggi non previste dal testo di legge.

 

Qual è il perimetro dell’obbligo dell’etichettatura ambientale?

L’obbligo di etichettatura ambientale si riferisce agli imballaggi, vale a dire: “i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

I prodotti che non sono imballaggi non prevedono l’obbligo dell’etichettatura ambientale. Ad esempio, i budelli per salumi, le buste portalettere, le posate non sono imballaggi e non ricadono nell’obbligo.

Per sapere cosa è imballaggio e cosa non lo è, si può fare riferimento al sito CONAI.

Allo stato attuale tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia rientrano nell’obbligo di etichettatura, pertanto sono esclusi quelli destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell’Unione Europea, o all’esportazione in Paesi terzi.

Sebbene il testo di legge preveda l’obbligo di etichettatura per tutti gli imballaggi, si segnala che l’AIFA ha comunicato l’esclusione dei farmaci da tale obbligo.

 

Devono essere etichettati anche gli imballaggi di piccole dimensioni?

La norma non prevede alcuna esenzione per gli imballaggi di piccole dimensioni.

Considerazioni

Si deve considerare che, per gli imballaggi di piccole dimensioni contenuti in un multipack, la strada può essere quella di apporre l’etichettatura ambientale sull’imballaggio di presentazione. Quando invece gli imballaggi di piccole dimensioni sono venduti sfusi, potrebbero esserci limitazioni fisiche per l’apposizione dell’etichettatura ambientale, con difficoltà per la visibilità e la leggibilità delle informazioni.

In questi casi, per alcune filiere specifiche per le quali sono già previste eccezioni in tema di etichettatura dei prodotti contenuti,  se non possibile l’applicazione sul packaging, si suggerisce l’utilizzo di rimandi a siti aziendali/APP/…:

  1. Regolamento (UE) N. 1169/2011, con riferimento ai pack alimentari per i quali non è previsto l’obbligo di dichiarazione nutrizionale, con la possibilità di esentare dall’obbligo gli imballaggi in cui la superficie maggiore sia inferiore ai 25 cm2. In questi casi, le informazioni possono essere rese reperibili online.
  2. Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008, Art.29 paragrafo 2 e il Punto 1.5.2 della Parte I dell'Allegato I), che esclude imballaggi destinati a prodotti chimici di capacità non superiore a 125 ml, dall’obbligo di apporre alcune informazioni obbligatorie.

In generale, sugli imballaggi di piccole dimensioni, si consiglia il ricorso ai canali digitali come possibile alternativa all’etichettatura sul packaging.

Devono essere etichettati anche gli imballaggi neutri?

Per imballaggi neutri si intendono gli imballaggi non stampati che non prevedono una grafica o l’apposizione di alcuna simbologia e informazione, e che sono venduti tal quali ai clienti dai produttori.

La norma non esclude tali imballaggi dall’obbligo.

Considerazioni

Si segnala che per alcune di queste casistiche esistono importanti criticità e limiti tecnologici che devono essere considerati, e sulla base dei quali si riterrebbe auspicabile una riflessione da parte del legislatore.

  1. Imballaggi neutri e finiti, prodotti su linee produttive non predisposte alla stampa.
    In molti di questi casi, le imprese sarebbero soggette a dei cambiamenti della produzione e della logistica che graverebbero in termini economici in maniera spropositata. Anche sulla base dell’ultimo parere della Commissione Europea in merito all’obbligatorietà di apporre sugli imballaggi il logo di Triman in Francia (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=410), tenendo conto che tra l’altro si tratta spesso di imballaggi la cui natura è chiara, l’onere di etichettatura appare spropositato per le imprese in termine di impegno tecnologico e economico.
    Inoltre, tali imballaggi sono spesso adibiti al trasporto o alla logistica, casi per i quali si riterrebbe opportuna l’esclusione o, laddove possibile, l’indicazione della composizione degli imballaggi sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti.
  2. Imballaggi a peso variabile, come quelli utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e sono definiti, una volta contenuto il prodotto alimentare “preincarti” dalla circolare 31 marzo 2000, n. 165 dell’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato Gazzetta Ufficiale n. 92 Serie Generale del 19 aprile 2000. In questo caso ci sono diverse valutazioni da fare:
    1. In alcuni casi, trattandosi di imballaggi destinati a prodotti alimentari freschi (es. prodotti di pescheria), non possono essere stampati.
    2. In altri casi, si tratta di imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d’uso, vale a dire se saranno imballaggi o prodotti destinati all’uso domestico (es. film o vaschette di alluminio, piatti o bicchieri di plastica, ecc.)
    3. Molto spesso, si tratta di imballaggi preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica).

In queste situazioni diventa oggettivamente critico ottemperare all’obbligo di etichettatura sul packaging e sarebbe pertanto auspicabile che il legislatore consenta un sistema di comunicazione dell’etichettatura ambientale basato su schede informative, da rendere ad esempio disponibili ai consumatori finali, o sul punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative  poste accanto al banco), o attraverso il sito internet.

Chi sono i soggetti obbligati?

Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i “produttori” devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE.

I “produttori” sono definiti dal decreto legislativo 152/2006 come i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.

Tuttavia occorre considerare che la parte più significativa di imballaggi viene conferita al mercato, e in particolare al consumatore finale, attraverso i prodotti preconfezionati.

Come è noto l’etichettatura di queste unità di vendita è spesso decisa e definita dall’utilizzatore dell’imballaggio che sceglie i contenuti e la forma e ne approva il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging.

Per quanto sopra, è inevitabile che la scelta dell’etichettatura ambientale diventi un’attività di condivisione per la sua formulazione, tra fornitore di packaging e utilizzatore. Il lavoro corale, svolto tra le parti in comune accordo, porterà a scegliere la formula opportuna di etichettatura ambientale.

A riprova della necessità che vi sia la fattiva collaborazione tra le parti, produttore e utilizzatore dell’imballaggio, si pone l’articolo 261 comma 3) che prevede che a chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura, sia applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.

Appare chiaro, che l’operatore del settore, potenzialmente a sanzionabile, è chiunque.

In “chiunque”, sono ravvisabili alla stessa stregua di coinvolgimento, le seguenti categorie:

  • i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio,

nonché

  • i commercianti, i distributori gli addetti al riempimento gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Quando entra in vigore l'obbligo di etichettatura?

A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi il 26 settembre 2020, Confindustria e molte altre Associazioni hanno proposto con urgenza un regime transitorio di diciotto mesi che consentisse ai produttori e agli utilizzatori di imballaggio di adeguare i propri processi produttivi e gestionali ai nuovi obblighi previsti dalla norma. Questa esigenza era stata segnalata anche nelle Linee Guida per l’etichettatura ambientale di CONAI.

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”, il cui comma 6 dell’articolo 15, prevede la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 - del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”

Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, cioè “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.

Il decreto legge è in vigore dal 31 dicembre 2020.

Il decreto quindi non ha previsto la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020.

Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codifica. Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.

L’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, è sospeso fino al 31 dicembre 2021. Pertanto le imprese del settore avranno un anno di tempo per adeguarsi all’obbligo e prevedere anche questa informazione sugli imballaggi destinati al consumatore finale.

Considerazioni

Confindustria ha richiesto l’esclusione dal campo di applicazione degli imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari, come definiti dall’art. 218, comma 1, lett. d) del Codice dell’ambiente, in quanto la finalità della norma è diretta a “dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi” e, considerando che il consumatore è direttamente a contatto solo con imballaggi di tipo primario e secondario, non si ritiene utile che vengano interessati dalla norma. Allo stesso modo, è stata richiesta l’esclusione anche gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell’Unione Europea, o all’esportazione in Paesi terzi, in quanto essendo la disposizione dell’articolo 219, comma 5, con i relativi standard tecnici UNI, valida solo in ambito nazionale, tali imballaggi potrebbero incorrere in regimi di etichettatura differenti a seconda del Paese di destinazione.

L'etichettatura ambientale deve necessariamente essere stampata direttamente sul packaging oppure può essere apposta su un supporto (es. etichetta)?

L’etichettatura ambientale può essere apposta/stampata/impressa direttamente sul packaging, oppure su un supporto nel caso sia previsto nel sistema di imballo.

Come si etichettano gli imballaggi multicomponenti? È necessario inserire l’etichettatura ambientale obbligatoriamente su ciascuna componente della stessa unità di vendita?

L’approccio adottato da CONAI è quello illustrato nel Vademecum per l’etichetta per il cittadino, pertanto riteniamo non sia necessario apporre sull’imballaggio l’etichettatura ambientale relativa a componenti non separabili manualmente, mentre obbligatoria l’etichettatura relativa a tutte le componenti separabili manualmente.

Le etichettature ambientali (almeno la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE) delle diverse componenti separabili manualmente che costituiscono l’unità di vendita, dovrebbero essere apposte su ciascuna componente. 

Quando ciò non è possibile, possono essere apposte o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale.

Stesso discorso vale nel caso di confezioni multipack, dove è sempre preferibile apporre l’etichetta su ciascuna componente del sistema di imballo, ma quando questo non è possibile, l’etichettatura può essere riportata sull’unità di vendita (quindi sul multipack).

Ad esempio, nel caso rappresentato graficamente qui di seguito, la scelta ideale è di riportare l’etichettatura, almeno quella identificativa del materiale, su ciascun componente, quindi singolarmente vassoio e film. Quando non è possibile, si può riportare l’etichettatura del vassoio e del film su uno dei due componenti.

Stesso discorso per le monoporzioni di cioccolatini (foglio sottile): quando non è possibile apporre l’etichetta sul singolo imballaggio monoporzione, si può inserire la relativa indicazione su una delle componenti dell’unità di vendita.

Qualora il prodotto sia venduto con bugiardino, come ad esempio nel caso di integratori alimentari, o con le istruzioni d’uso, e non vi sia la possibilità di apporre l’etichettatura ambientale sul packaging per limiti di spazio o tecnologici, l’etichettatura ambientale può essere riportata su questo tipo di supporto.

Cioccolatini

Eventuali accessori utili alla fruizione del prodotto stesso, che però non sono imballaggi (es. cannucce, posate), vanno etichettati?

Questi accessori, non essendo imballaggi, non sono sottoposti all’obbligo di etichettatura, mentre lo sono gli imballaggi che li contengono.

Quando un imballaggio si considera composto? E come va etichettato?

Un imballaggio si considera composto quando è costituito da materiali di imballaggio diversi che non possono essere separati manualmente.

Ai fini dell’identificazione del materiale di imballaggio, sugli imballi composti va applicata la codifica prevista all’Allegato VII della Decisione 129/97 solo laddove il materiale di imballaggio secondario superi il 5% del peso totale dell’imballaggio; in caso contrario, non si utilizzerà la codifica prevista all’Allegato VII ma quella degli imballaggi monomateriali in funzione del materiale prevalente in peso.

Come va etichettato un imballaggio composto a base carta destinato al consumatore finale?

Ferma restando la codifica alfanumerica C/PAP… che identifica univocamente che trattasi di imballaggio composto a prevalenza carta, come da Allegato VII della Decisione 129/97/CE, le ulteriori informazioni sulla raccolta seguono il seguente schema:

  • Imballaggi composti a base carta con percentuale della frazione cellulosica compresa tra il 60 e il 95% del peso complessivo del pack
    • Indicare di conferire l’imballaggio nella raccolta differenziata per imballaggi in carta;
  • Imballaggi composti a base carta con percentuale della frazione cellulosica inferiore al 60% del peso complessivo del pack
    • Indicare la famiglia di materiale Carta - Verifica le disposizioni del tuo Comune (facoltativo);
  • Contenitori idonei al contenimento di liquidi à Indicare di conferire l’imballaggio nella raccolta differenziata + link al sito http://www.tiriciclo.it/raccolta-e-riciclo/ (facoltativo).

Per la codifica identificativa del materiale, si può utilizzare il simbolo rappresentato da tre frecce a forma di triangolo che contengono il codice alfanumerico come da Decisione 97/129/CE, o altri simboli?

L’identificazione del materiale di imballaggio, non prevista obbligatoriamente fino al 26 settembre 2020, è stata ampliamente adottata dalle aziende negli anni, attraverso diverse modalità previste dai vari riferimenti esistenti. Ad esempio, numerosi imballaggi sono stati etichettati con i simboli che fanno riferimento al report CEN/CR 14311 (vale a dire il simbolo Alu all’interno delle frecce circolari, l’icona della calamita per identificare gli imballaggi in acciaio, o le codifiche dei polimeri plastici all’interno delle frecce che formano un triangolo); gli imballaggi in plastica composti da uno o più polimeri non previsti dalla decisione 129/97/CE, sono stati spesso identificati con “7” o “07” other, a volte posti all’interno delle tre frecce che formano un triangolo.

Sebbene questi approcci siano divenuti vere e proprie prassi nel mercato per l’identificazione di questi materiali di imballaggio, si evidenzia che la norma indica chiaramente di identificare i materiali di imballaggio adottando la Decisione 129/97/CE e adottando le norme UNI applicabili, e non altri riferimenti o prassi esistenti.

In raccolta differenziata possono essere conferiti solo gli imballaggi riciclabili?

Si segnala che tutti gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, siano essi riciclabili o non allo stato delle tecnologie attuali, ferme restando le buone regole per una raccolta differenziata di qualità (ad esempio, svuotare sempre l’imballaggio del suo contenuto, ridurne il volume quando possibile). Grazie al sistema CONAI – Consorzi di Filiera, gli imballaggi che possono essere avviati e valorizzati a riciclo, seguiranno quello specifico flusso; gli altri saranno valorizzati comunque a recupero energetico.

La valutazione della riciclabilità dell’imballaggio rientra tra le informazioni aggiuntive che l’azienda può scegliere di apporre sul pack, ma prescinde dalle informazioni in merito al conferimento dell’imballaggio.

Quando si può dichiarare volontariamente la riciclabilità di un imballaggio con il Ciclo di Mobius?

Ciclo Mobius

L’asserzione di riciclabilità dell’imballaggio con il Ciclo di Mobius, può essere comunicata dal produttore in conformità alla UNI EN ISO 14021, quando l’imballaggio è riciclabile ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 13430:2005.

 

La Norma tecnica UNI EN ISO 13430

Gli imballaggi considerati riciclabili ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 13430, soddisfano i criteri di idoneità alle tecnologie di riciclo esistenti, vale a dire:

  • esistenza di un’efficiente tecnologia per il riciclo dell’imballaggio;
  • esistenza di una massa critica affinché sia gestibile un processo efficiente di riciclo;
  • esistenza di un mercato per i materiali ottenuti a valle del processo di riciclo.

Tali criteri devono essere valutati mediante indagini e studi specifici.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili all’interno delle Linee guida CONAI Requisiti Essenziali definiti dalla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio disponibili al seguente link.

La Norma tecnica UNI EN 11743:2019

Le aziende che desiderano valutare la riciclabilità dei loro imballaggi in carta possono rivolgersi a un laboratorio per effettuare una prova di riciclabilità, che simula le fasi principali del processo industriale di riciclo della carta, sulla base della procedura definita dalla norma UNI 11743:2019.

 

Quando si può dichiarare la biodegradabilità e compostabilità dell’imballaggio?

L’asserzione della biodegradabilità e compostabilità dell’imballaggio può essere comunicata in conformità alla UNI EN ISO 14021, quando l’imballaggio è conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 13432:2002.

La certificazione di biodegradabilità e compostabilità è rilasciata, insieme ai marchi di compostabilità, da diversi enti certificatori riconosciuti.

In particolare, il nuovo decreto specifica che gli imballaggi biodegradabili e compostabili possono essere raccolti e riciclati con i rifiuti organici, solo se:

  1. Sono certificati conformi, da organismi di certificazione, alla norma tecnica UNI EN 13432;
  2. Sono opportunamente etichettati e in particolare riportino:
    1. la menzione della conformità ai predetti standard europei,
    2. elementi identificativi del produttore e del certificatore,
  3. idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici.

Tali indicazioni nascono anche dall’obbligo, espresso dallo stesso decreto, di tracciare, distinguere e separare, entro il 31 dicembre 2023 tali imballaggi dalle plastiche convenzionali dagli impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.

In particolare, si fa presente che questo obbligo riguarda gli imballaggi biodegradabili e compostabili che non sono riconducibili ai rifiuti alimentari e di cucina (come ad esempio il tappo di sughero).

Come si può comunicare volontariamente il contenuto di materia prima seconda nella composizione dell’imballaggio?

Mobius 2

L’asserzione di contenuto di materia prima seconda nella composizione dell’imballaggio può essere comunicata con il Ciclo di Mobius accompagnato all’interno da un valore percentuale che indica appunto la percentuale in peso di materiale riciclato.

È obbligatorio apporre l’etichettatura sull’imballaggio o si possono veicolare al consumatore finale queste informazioni anche attraverso canali digitali (ad esempio specifiche App, QR Code, ecc)?

L’ultimo parere della Commissione europea in merito al nuovo obbligo vigente in Francia che riguarda l’apposizione sugli imballaggi del Simbolo Triman, caldeggia le soluzioni digitali per assolvere questo obbligo, proprio perché è riconosciuta come una strada in grado di semplificare e risolvere problemi di dimensioni e spazio, e che altrimenti potrebbero condurre le aziende a utilizzare anche più materia prima per avere più spazio a disposizione, andando in direzione contraria alle politiche di prevenzione che sono assolutamente da promuovere e non ostacolare.

Inoltre, in altri casi di obbligo di comunicazione al consumatore di alcune specifiche informazioni vigenti in alcuni settori, quando non è possibile farlo per motivi di spazio, è già prevista la possibilità di rimandare al sito web per trovare in modo completo e esaustivo quel tipo di informazioni.

Ci preme tra l’altro sottolineare come proprio da una ricerca CONAI in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna emerga un utilizzo sempre più abituale e frequente del digitale e di internet in generale per la ricerca di informazioni da parte del consumatore in fase di acquisto, sia che acquisti online, sia che acquisti fisicamente in negozio. Inutile dire che in questo preciso periodo legato alla pandemia, questo tipo di strumenti ha preso ancora più piede rispetto a prima perché molteplici sono i settori che hanno tentato di eliminare o ridurre il cartaceo in quanto possibile veicolo di contagio.

Per questi motivi si ritiene opportuno rendere possibile l’utilizzo di canali digitali per veicolare le informazioni da riportare in etichetta. Questa opzione può essere particolarmente utile per gli imballaggi molto piccoli o che hanno spazio limitato, oppure per quelli multilingua.

Il produttore è tenuto a seguire uno stile grafico per l’etichettatura ambientale?

Chi si occupa della grafica e della forma dell’etichettatura ambientale ha libertà di scelta sullo stile grafico, sulla forma e sui colori dell’etichettatura ambientale: la norma non dispone formule precise ma raccomanda che gli imballaggi siano opportunamente etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell’obiettivo.

Ovviamente si presuppone che, oltre ad essere chiara, non fuorviante e facilmente comprensibile da qualsiasi consumatore, l’etichettatura debba essere ben leggibile. Pertanto si suggerisce di fare riferimento a quanto già regolato in tal senso nel settore alimentare, dal Regolamento UE 1169/2011, art. 13 nell’ambito del quale si prevede che le informazioni siano riportate sul pack in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), è pari o superiore a 1,2 mm.

Qualora l’imballaggio abbia invece una superficie maggiore che misuri meno di 80 cm2, l’altezza della x della dimensione dei caratteri può essere pari o superiore a 0,9 mm.

Dal punto di vista grafico e dei colori dell’etichettatura, non vi sono disposizioni da seguire obbligatoriamente. Possono essere progettare etichette ambientali monocolore.

Se invece si vuole progettare una etichetta ambientale colorata, al fine di armonizzare e omogeneizzare le indicazioni al cittadino, CONAI indica come linea guida di riferimento per la scelta dei colori dell’etichettatura ambientale, quella della UNI 11686 sulla Waste Visual Elements, che prevede i seguenti codici colori:

  • blu per la carta,
  • marrone per l’organico,
  • giallo per la plastica,
  • turchese per i metalli,
  • verde per il vetro,
  • grigio per l’indifferenziato.

Deve essere inserito nell’etichetta ambientale il pittogramma dell’omino che conferisce l’imballaggio nel cestino?

Non disperdere

Il pittogramma qui rappresentato è un invito a non disperdere l’imballaggio nell’ambiente. In realtà la legge non l’ha mai definito graficamente, ma ha richiesto un pittogramma, di libera ideazione, ma che fosse in grado di invitare il cittadino/consumatore a un comportamento corretto dal punto di vista ambientale. La disposizione che aveva introdotto il pittogramma è il DM 28 giugno 1989. Disposizione successivamente abrogata dall’ art. 36 della legge 3 febbraio 2003, n.14 (legge poi abrogata dall’attuale decreto legislativo 152/2006).

Cosa comporta la violazione dell’art. 219 comma 5?

Ai sensi dell’articolo 261 comma 3, a chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.


L'etichettatura ambientale in sintesi

 

La tabella di seguito identifica in maniera sintetica i contenuti delle Linee Guida, rappresentando in maniera schematica i temi di maggiore interesse: i contenuti, suddivisi in obbligatori e consigliati; le modalità, quindi la posizione e il formato, per le quali si propongono delle scelte preferibili ma non cogenti, e le tempistiche.

Il perimetro a cui si riferiscono queste indicazioni comprende tutti gli imballaggi. A tal proposito, l’AIFA ha comunicato l’esclusione dei farmaci da tale obbligo.

Si ritiene opportuno, tuttavia, mettere in evidenza alcune casistiche per le quali alcuni limiti tecnologici potrebbero rendere impossibile o sproporzionalmente onerosa da un punto di vista organizzativo e logistico, l’apposizione dell’etichettatura ambientale sull’imballaggio. In particolare, si fa riferimento ad alcuni imballaggi neutri, o a quelli di piccole dimensioni descritte nel box della FAQ 1.

 

Riassuntiva

 


e-tichetta: il TOOL per l’etichettatura ambientale

 

Visto il crescente interesse da parte delle aziende sul tema dell’etichettatura ambientale, CONAI ha iniziato a lavorare, ormai da qualche mese, su un apposito strumento on line (e-tichetta) pensato per aiutare le aziende a costruire un’etichettatura ambientale degli imballaggi in modo autonomo.

Lo strumento ha l’obiettivo di guidare passo passo le aziende ad adottare un sistema di etichettatura corretto, omogeneo, conforme ai requisiti di legge, e che riesca a dare informazioni e indicazioni utili ai consumatori finali.

e-tichetta si basa sulle Linee Guida CONAI per l’etichettatura ambientale degli imballaggi ed è disponibile da www.conai.org oppure direttamente al sito e-tichetta.conai.org

 

COME FUNZIONA IL TOOL?
  1. Selezionare la tipologia di imballaggio
    SCREEN1
  2. Selezionare se si tratta di un imballaggio monomateriale o composito
  3. Scegliere la famiglia di materiale (o di materiale prevalente)
  4. Indicare il materiale specifico
  5. Se si tratta di un composito, scegliere eventualmente l’altro o gli altri materiali secondari
    screen4
  6. Rispondere alle ulteriori domande utili a ottenere informazioni ambientali aggiuntive che possono essere comunicate al consumatore finale
    SCREEN DOMANDA 1
    SCREEN DOMANDA 2
    SCREEN DOMANDA 3
    SCREEN DOMANDA 4

Il tool fornisce come output una serie di informazioni da inserire in etichetta ambientale, tra cui:

  1. Le informazioni che si considerano obbligatorie:
    • Tipologia di imballaggio (1)
    • Codifica del materiale di imballaggio (Secondo Decisione 129/97/CE o CEN/CR 14311:2002 se si tratta di acciaio, alluminio o plastica) (2)
    • La famiglia di materiale per esteso, così da aiutare il consumatore a identificare correttamente il materiale dell’imballaggio non sempre chiaramente riconoscibile attraverso la codifica alfanumerica (3)
    • L’indicazione del tipo di raccolta e l’invito al consumatore di verificare sempre le disposizioni del Comune di appartenenza (4)
  2. Le informazioni volontarie per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità (5).
    Screen risultato 1
  3. Le informazioni volontarie sulle ulteriori caratteristiche ambientali dell’imballaggio (riciclabilità e contenuto di riciclato per ciascuna componente), e sull’adesione al sistema CONAI mediante l’apposito Marchio (6).
    SCREEN RISULTATO 2

Glossario

 
AUTOPRODUTTORE
(Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso Glossario CONAI)

Sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio). L’autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi.

 

BIODEGRADAZIONE
(Greene, J.P. (2014). Sustainable Plastics: Environmental Assessments of Biobased, Biodegradable, and Recycled Plastics. (1st Ed). John Wiley & Sons.)

La biodegradazione è un processo termochimico che avviene entro un determinato lasso temporale e in presenza di specifiche condizioni ambientali. Durante la biodegradazione, i materiali/prodotti sono convertiti in biomassa, acqua e anidride carbonica.

 

COMPOSTABILITÀ
(Greene, J.P. (2014). Sustainable Plastics: Environmental Assessments of Biobased, Biodegradable, and Recycled Plastics. (1st Ed). John Wiley & Sons.)

La compostabilità è la proprietà di un materiale di generare compost (biomassa) attraverso il processo di compostaggio, ovvero un processo biologico aerobico che avviene in condizioni ambientali imposte dall’esterno. Solitamente, in impianti di compostaggio industriali si utilizzano temperature tra i 50 °C e i 60 °C e un contenuto di umidità compreso tra il 45 % e il 55 %.

 

La norma tecnica UNI EN 13432 indica i requisiti che un imballaggio deve avere per essere recuperabile sotto forma di compost:

  • gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti;
  • i rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l’attività di compostaggio in cui sono introdotti;
  • i rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

 

CONSORZI DI FILIERA
(Conai (2020). Guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale (Volume 1). Disponibile presso CONAI)

L’art. 223 del D.Lgs. 152/06 prevede che i produttori di imballaggi costituiscano un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). I sei Consorzi di Filiera sono i seguenti:
Ricrea – Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio;
Cial – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio;
Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica;
Rilegno – Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno;
Corepla – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Plastica;
Coreve – Consorzio Recupero Vetro.

In alternativa all’iscrizione ai Consorzi di Filiera, i produttori possono, ai sensi dell’art. 221, comma 3, del medesimo Decreto: “a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale; [...] c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema [...]”.

 

CONSUMATORE
(Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso Glossario CONAI)

Il consumatore di imballaggi è il soggetto che fuori dall’esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

 

GESTIONE DEI RIFIUTI
(Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso Glossario CONAI)

Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, per gestione dei rifiuti si intende: “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”.

 

IMBALLAGGIO
(Decreto Legislativo 152/06, Articolo 218 (3 aprile 2006). Disponibile presso Camera dei deputati)

Secondo quanto riportato dal D.Lgs 152/06, Art. 218 si definisce imballaggio “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

 

IMBALLAGGIO COMPOSTO
(Decisione 129/97/CE EUR-Lex)

Un imballaggio si definisce “composto” quando è costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente.

 

IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE
(Conai (2020). Guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale (Volume 1). Disponibile presso CONAI)

Si intende l'imballaggio costituito da più componenti autonome in materiali diversi. A differenza dell’imballaggio composito, in questo caso i diversi materiali che costituiscono l’imballaggio possono essere separati. Ad esempio, sono considerati imballaggi multimateriali: scatola di cioccolatini (carta per la scatola, plastica per il contenitore sagomato all’interno), sacchetto di caramelle (plastica per il sacchetto, carta per le singole caramelle), barattolo di caffè (alluminio per il barattolo, plastica per il coperchio), etc…

 

IMBALLAGGI PIENI
(Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso Glossario CONAI)

Ci si riferisce alle merci imballate e, in particolare, ai soli imballaggi delle merci stesse. Per esempio, nel caso di un importatore di birre in lattina, per “imballaggi pieni” ci si riferisce all’alluminio che costituisce le lattine ed eventualmente agli altri imballaggi secondari e terziari della confezione.

 

IMBALLAGGIO PRIMARIO (O PER LA VENDITA)
(Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso Glossario CONAI)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera b) – l’imballaggio primario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore”. In generale l’imballaggio primario è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo.

 

IMBALLAGGIO SECONDARIO (O MULTIPLO)
(Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso Glossario CONAI)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera c) – l’imballaggio secondario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche”. In generale l’imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una volta tolto dall’imballaggio secondario, si presenta nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all’uso.

 

IMBALLAGGIO TERZIARIO (O PER IL TRASPORTO)
(Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso Glossario CONAI)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera d) – l’imballaggio terziario è definito come “imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei”. In generale l’imballaggio terziario è destinato a proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.

 

MATERIA PRIMA SECONDA (MPS)
(Decreto Legislativo 205/10, Articolo 184-ter (3 dicembre 2010).
Disponibile presso Camera dei deputati)

Insieme dei rifiuti che cessano di essere tali qualora siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici.

 

NORMATIVA UNI
(UNI (n.d.). Chi siamo. Disponibile presso UNI)

La sigla UNI contraddistingue “i documenti normativi volontari (norme UNI, specifiche tecniche, rapporti tecnici e prassi di riferimento) in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario”.

 

Le norme tecniche sono tecniche approvate e pubblicate da un organismo internazionale, europeo o nazionale di normalizzazione, la cui osservanza si basa sulla volontarietà; sono infatti  identificate come “regole della buona tecnica”.

Pertanto, il rispetto delle stesse non è obbligatorio, e soluzioni alternative e equivalenti sono possibili, posto che siano efficacemente dimostrate.

 

PRODUTTORE DI IMBALLAGGI
(Conai (n.d.). Glossario. Disponibile presso Glossario CONAI)

In base all’art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA
(Decreto Legislativo 152/06, Articolo 183, Comma 1 Lettera f (3 aprile 2006). Disponibile presso Camera dei deputati)

È la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.

 

RECUPERO DEI RIFIUTI GENERATI DA IMBALLAGGIO
(Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3, comma 15 (19 novembre 2008). Disponibile presso EUR-Lex)

Con il recupero dei rifiuti generati si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.

 

RECUPERO ENERGETICO (TERMOVALORIZZAZIONE)
(CONAI (2020). Guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale (Volume 1). Disponibile presso CONAI)

Secondo quanto disposto dall’art. 218, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio si ha quando tali rifiuti di imballaggio combustibili vengono utilizzati per produrre energia mediante termovalorizzazione (con o senza altre tipologie di rifiuto) con recupero di calore.

 

RICICLO/RICICLAGGIO DEGLI IMBALLAGGI
(Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3, comma 17 (19 novembre 2008). Disponibile presso EUR-Lex)

Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

 

RIFIUTO DI IMBALLAGGIO
(Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3, comma 1 (19 novembre 2008).
Disponibile presso EUR-Lex)

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.

 

UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI

In base all’art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.


Appendice

 

L'etichettatura ambientale

(Si possono consultare queste informazioni anche sulle Linee guida per l’etichettatura ambientale degli imballaggi)

Le tipologie di etichettatura ambientale possono essere schematizzate in funzione della loro finalità, vale a dire:

  • Identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio: la Decisione 129/97/CE;
  • Partecipazione al sistema CONAI;
  • Comunicazione delle prestazioni ambientali degli imballaggi.

 

Identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio: la Decisione 129/97/CE

La Direttiva 94/62/CE, rivolta a produttori e utilizzatori di imballaggio, che riguarda tutti gli imballaggi immessi al consumo, imponeva agli Stati membri:

4) Il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero,

5) Il rispetto dei requisiti essenziali,

6) L’identificazione del materiale di imballaggio mediante i codici di identificazione per facilitare la raccolta, il riutilizzo e il recupero, compreso il riciclaggio dell’imballaggio, sulla base della Decisione 129/97/CE.

L’etichettatura degli imballaggi è rimasta volontaria dal 1997 fino ad oggi, ma il riferimento obbligatorio da considerare per la codifica degli imballaggi era già la Decisione 129/97/CE.

 

allegato 1 plastica
allegato 2 carta
allegato 3 acciaio
allegato 4 legno
allegato 5 tessili
allegato 6 vetro
allegato 7 misti

 

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE (per imballaggi in plastica)
  • UNI EN ISO 1043-1, Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni - Polimeri di base e loro caratteristiche speciali
    Questa norma conferma il sistema di identificazione della Decisione 129/97/CE per gli imballaggi in plastica
  • UNI EN ISO 11469 Materie Plastiche– Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche
    Questa norma è applicabile in generale ai prodotti in plastica, al fine di facilitarne il riconoscimento nelle operazioni di recupero a fine vita. L’abbreviazione identificativa del materiale deve essere inglobata tra i due caratteri “>” e “<” e laddove sono presenti più di un polimero si interpone il carattere “+” tra l’abbreviazione oppure il carattere “-“ in presenza di additivi e coadiuvanti.

Partecipazione a un sistema EPR

 

Marchio CONAI

Le aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggio possono comunicare l’adesione al Consorzio Nazionale Imballaggi apponendo sull’’imballaggio il Marchio CONAI.

L'accesso al diritto d'uso del Marchio è aperto, a titolo gratuito, alle aziende produttrici od utilizzatrici di imballaggi, rientranti nelle definizioni di cui all'articolo 35 comma 1 lettere q) e r) del Decreto 22/97, aderenti al CONAI ed in regola con gli adempimenti statutari e regolamentari del Consorzio, e che ne facciano richiesta.

La procedura di concessione prevede:

  1. presentazione al CONAI di domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda consorziata interessata utilizzando l'apposito modulo;
  2. esame da parte del CONAI dell'ammissibilità della domanda;
  3. sottoscrizione del contratto di licenza;
  4. registrazione del contratto su apposito registro dei licenziatari, tenuto a cura del CONAI.
Marchio COMIECO        

A questo link è possibile accedere al Regolamento Consortile che prevede il Regolamento sul marchio di appartenenza a Comieco.

Marchio CiAl        

L’accesso al diritto d’uso è aperto alle imprese consorziate CiAl che ne facciano richiesta.

Comunicazione delle prestazioni ambientali degli imballaggi

 

Etichette Ambientali di Tipo II (ISO 14021)       

Questa norma include tutte le "asserzioni ambientali auto-dichiarate", ovvero le dichiarazioni, le etichette, i simboli di valenza ambientale presenti sugli imballaggi. Pertanto chi le dichiara, ne è responsabile per ciò che concerne la veridicità del contenuto.

La norma esclude la possibilità di utilizzo di espressioni troppo generiche, ritenute prive di senso (come ad esempio "amico dell'ambiente", "verde" o "non inquinante").

Per quanto riguarda espressamente anche gli imballaggi la norma definisce i requisiti specifici e le metodologie di valutazione per l’utilizzo di determinate asserzioni quali:

  • compostabile;
  • degradabile;
  • riciclabile;
  • contenuto riciclato;
  • consumo energetico ridotto;
  • riutilizzabile e ricaricabile;
  • riduzione dei rifiuti.

La norma consente l'utilizzo facoltativo di simboli per effettuare asserzioni ambientali. La norma non definisce alcun simbolo specifico ad eccezione del Mobius Loop, utilizzato per asserzioni di contenuto riciclato o riciclabile.

Cicli Mobius

Le indicazioni al consumatore per la raccolta differenziata

 

(Si possono consultare queste informazioni anche sul Vademecum per un’etichetta volontaria ambientale che guidi il cittadino alla raccolta differenziata degli imballaggi).

Con l’obiettivo di omogeneizzare e rendere più chiare le informazioni verso il consumatore, CONAI ha redatto nel 2014 il documento “Etichetta per il cittadino – Vademecum per una etichetta volontaria ambientale che guidi il cittadino alla raccolta differenziata degli imballaggi”, per guidare le aziende a fornire indicazioni sul corretto conferimento degli imballaggi al consumatore finale.

Nonostante non vigesse alcun obbligo normativo a riguardo, in questi anni lo schema proposto da CONAI è stato seguito da molte aziende che hanno ritenuto importante integrare le informazioni ambientali che avessero un riferimento normativo, con altre a supporto per fornire indicazioni concrete sulla gestione del rifiuto di imballaggio.

In origine, il progetto aveva l’obiettivo di individuare le informazioni ambientali minime necessarie da riportare sul packaging per indicare al consumatore come effettuare una corretta raccolta differenziata.

Le informazioni di base rispondono alle domande:

  • CHE COS'È?
    È importante indicare a quale componente si sta facendo riferimento, soprattutto nei casi di packaging multicomponenti per differenziare le informazioni e non creare confusione. È bene inoltre rendere esplicito che il prodotto in questione sia un imballaggio e può quindi essere conferito in raccolta differenziata.

 

  • DI CHE MATERIALE È?
    La tipologia di materiale è espressa con i codici alfanumerici che fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE. Tali codici possono non sempre essere chiari ed esplicativi per il consumatore finale, pertanto esplicitare la famiglia di materiale di composizione della componente è importante per fare chiarezza e aiutare il consumatore a riconoscere i materiali di imballaggio.

 

  • DOVE VA?
    L’indicazione sul tipo di raccolta a cui quell’imballaggio è destinato è l’informazione chiave, volta a far compiere il gesto virtuoso del corretto conferimento al consumatore. È bene considerare che i Comuni adottano modalità di raccolta differenziata differenti, ma che sono sempre riconducibili alla natura dei materiali. Ad ogni modo, vista l’eterogeneità dei sistemi di raccolta esistenti sul territorio nazionale, è sempre bene raccomandare il cittadino di verificare sempre le disposizioni del proprio Comune di appartenenza.